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Chiariamo i dubbi sul riconoscimento Corsi CLIL nelle Graduatorie Concorsi e GPS
La nota nr. 112736 dell’11 giugno 2024 con oggetto “riscontro a quesito concernente la validità dei CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica.” se analizzata nella sua interezza precisa quando segue:
le certificazioni CLIL erogate dalle Scuole superiori di mediazione linguistica non hanno valore legale secondo l’art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 poiché i corsi cd. CLIL sono erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica.
Precisiamo che si riferiscono all’art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 esclusivamente i titoli di abilitazione all’insegnamento in CLIL e non i Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU.
Trattasi di differenti certificazioni in termini di requisiti di accesso e di obblighi didattici, difatti nelle tabelle di valutazione dei titoli culturali valutabili hanno un differente punteggio.
Le Scuole di Mediazione Linguistica non rilasciano titoli CLIL ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249, ma corsi di perfezionamento sulla Metodologia CLIL.
Le scuole superiori per mediatori linguistici, regolate dal decreto ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002, rilasciano titoli di studio equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea; pertanto sono autorizzate al rilascio di crediti formativi universitari nei settori scientifici disciplinari in riferimento alle attività didattiche previste dal piano di studi.
Ne consegue la legittimità di erogare corsi di perfezionamento che rispondono ad esigenze culturali, di aggiornamento e/o riqualificazione professionale, che nel nostro caso attengono alla categoria professionale docente.
Tali titoli sono equipollenti a tutti gli effetti ai titoli di perfezionamento rilasciati dalle Università Statali, non statali e/o telematiche.